RESPONSABILITÀ E COMPITI
I poteri e i compiti del Difensore del Principio di Uguaglianza sono determinati dalla Legge sulla tutela contro la discriminazione.
L’organo è responsabile della tutela contro la discriminazione nel settore pubblico e privato e, in alcuni casi, può anche proteggere le persone giuridiche contro la disparità di trattamento.
L’organo fornisce informazioni, consulenza e patrocinio a chiunque ritenga di essere stato discriminato.
Affinché il Difensore abbia giurisdizione su un caso, la disparità di trattamento deve essere basata su genere, nazionalità, razza o origine etnica, età, disabilità, orientamento sessuale, genitorialità, gravidanza e altre circostanze personali della persona trattata in modo iniquo. Solo in questi casi, si può parlare di discriminazione come definita dalla Legge sulla tutela contro la discriminazione, in base alla quale opera il Difensore del Principio di Uguaglianza.
L’organo riceve le segnalazioni delle presunte vittime di discriminazione e formula un accertamento formale di discriminazione. Fornisce assistenza indipendente alle vittime per far valere i propri diritti nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla discriminazione e partecipa alle controversie sulla discriminazione rappresentando o accompagnando la persona discriminata nei procedimenti giudiziari. Il Difensore valuta anche se le norme sono discriminatorie e può richiedere un riesame della costituzionalità e della legalità di norme e atti generali.
Il compito estremamente ampio del Difensore è quello di monitorare lo stato di discriminazione nel Paese. A tal fine, realizza studi, ricerche e analisi indipendenti e scambia conoscenze con gli organi di parità, nazionali ed europei.
Sulla base di tutto ciò, il Difensore formula anche raccomandazioni alle autorità competenti per eliminare e prevenire la discriminazione. Formula raccomandazioni per eliminare la discriminazione sulla base di un accertamento di discriminazione delle norme o di discriminazione di una particolare pratica, che valuta nell’ambito della procedura di accertamento della discriminazione. Inoltre, formula raccomandazioni per prevenire la discriminazione al momento dell’adozione o della modifica della legislazione e per promuovere la parità di trattamento.
Il Difensore informa e sensibilizza l’opinione pubblica su tutto questo e sulla discriminazione in generale. Lo fa pubblicando rapporti indipendenti e altre informazioni sul suo sito web, sui social media, su opuscoli, con visite sul campo, alle fiere e con le apparizioni sui media.
Il Difensore fornisce assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, in particolare sotto forma di assistenza nella presentazione di iniziative; informazioni sulla discriminazione e sulla protezione legale contro la discriminazione; consulenza e assistenza legale su come esercitare i propri diritti in relazione alla tutela contro la discriminazione nelle procedure legate alla discriminazione (ad esempio, quali vie legali sono a disposizione di un individuo e come utilizzarle davanti ad altre autorità statali).
In casi specifici, il Difensore del Principio di Uguaglianza può anche rappresentare o accompagnare la persona discriminata nei procedimenti giudiziari, se la persona discriminata lo autorizza o vi acconsente. La decisione del Difensore del Principio di Uguaglianza di partecipare o meno al procedimento giudiziario in un caso specifico si basa in particolare su: priorità strategiche, natura del caso, risorse umane e finanziarie e risultati del caso specifico di accertamento della discriminazione. Il Difensore del Principio di Uguaglianza valuta quanto sopra caso per caso.
L’Articolo 1 della Legge sulla tutela contro la discriminazione stabilisce lo scopo della legge, ossia proteggere ogni individuo dalla discriminazione a prescindere da genere, nazionalità, razza o origine etnica, lingua, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere, stato sociale, situazione economica, istruzione o qualsiasi altra circostanza personale. Le circostanze personali che possono costituire motivo di discriminazione includono, oltre a quanto sopra, la gravidanza, la genitorialità, lo stato di salute, il colore della pelle e simili.
La legge definisce la tutela contro la discriminazione in seguito a circostanze personali varie inerenti ai settori della vita sociale, nella realizzazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi e in altri rapporti giuridici in ambito politico, economico, sociale, culturale, civile o altro.
Chiunque ritenga di aver subito una discriminazione può presentare una segnalazione di discriminazione al Difensore del Principio di Uguaglianza.
In conformità alla Legge sulla tutela contro la discriminazione, il Difensore conduce procedimenti per stabilire la discriminazione e svolge alcuni compiti di ispezione per monitorare l’attuazione di questa legge.
Può avviare procedure di accertamento della discriminazione sulla base di una denuncia da parte di una persona che è stata discriminata, oppure agire d’ufficio se viene a conoscenza dell’esistenza di una discriminazione sulla base di una denuncia anonima, da parte di terzi o in altro modo.
Le persone che ritengono di essere state discriminate possono presentare una proposta per l’accertamento della discriminazione.
Dopo che il Difensore ha ricevuto tale proposta o ha avviato d’ufficio la procedura di accertamento della discriminazione, la gestisce sulla base della Legge sulla procedura amministrativa.
Ogni proposta relativa alla discriminazione viene prima esaminata e valutata per verificare se è stato rispettato l’onere della prova. Nella fattispecie, l’organo verifica:
- se sono forniti i fatti che giustificano la supposizione di violazione del divieto di discriminazione;
- se è indicata la circostanza personale in relazione alla quale si subisce un trattamento sfavorevole;
- se il trattamento in relazione al quale è stata inoltrata la proposta per l’accertamento è di natura tale da pregiudicare diritti, libertà, vantaggi o benefici giuridici; e
- se esiste un rapporto causale tra la circostanza personale e il trattamento sfavorevole.
Se il caso segnalato non identifica una o più delle circostanze personali che si presume siano alla base della disparità di trattamento, è molto probabile che non si tratti di discriminazione, ma di altre irregolarità di cui sono responsabili altre autorità.
Si può parlare di discriminazione solo quando le circostanze personali della persona che è stata trattata in modo inappropriato o meno favorevole sono alla base di un particolare trattamento ingiusto.
Ciò significa che qualcuno è stato trattato in modo meno favorevole semplicemente perché è maschio o femmina (circostanza personale del genere), perché è di una particolare nazionalità (circostanza personale della nazionalità) o perché ha un colore della pelle diverso dalla maggioranza delle persone in un particolare ambiente (fattore personale della razza o dell’origine etnica), perché non parla la lingua dell’ambiente in cui vive (circostanza personale della lingua), perché è cristiano, musulmano o membro di un’altra religione (circostanza personale della religione o delle convinzioni personali), perché ha una particolare disabilità (circostanza personale della disabilità), a causa della sua età (circostanza personale dell’età), perché innamorato di una persona dello stesso sesso (circostanza personale di orientamento sessuale), perché, nonostante le caratteristiche fisiche attribuite al sesso maschile o femminile, il suo comportamento è più simile a quello attribuito all’altro sesso (circostanza personale di identità ed espressione di genere), perché è senza fissa dimora (circostanza personale del stato sociale), perché vive in povertà (circostanza personale della situazione economica), perché ha un certo livello di istruzione (circostanza personale dell’istruzione), a causa dello stato di gravidanza, di genitorialità e simili.
Quando si avvia una procedura per l’accertamento della discriminazione, è quindi molto importante specificare le circostanze personali che hanno portato alla disparità di trattamento in questione.
Se il Difensore valuta che una legge o un altro regolamento è discriminatorio, può avviare un procedimento di controllo della costituzionalità o della legittimità del regolamento o dell’atto generale emanato per l’esercizio dei pubblici poteri, oppure può notificare al promotore del procedimento di controllo della costituzionalità e della legittimità.
L’iniziativa per l’avvio di un procedimento di controllo di costituzionalità di una norma è un rimedio giuridico con il quale si fa valere, nel corso di un procedimento davanti alla Corte costituzionale, l’incompatibilità di una legge con la Costituzione o l’incompatibilità di una legge o di un atto generale emanato per l’esercizio di poteri pubblici con la Costituzione o con la legge.
PROMOZIONE DELL’UGUAGLIANZA E RACCOMANDAZIONI PER PREVENIRE LA DISCRIMINAZIONE
Il lavoro del Difensore nel campo della promozione dell’uguaglianza e della prevenzione della discriminazione è vario. Le attività sono suddivise in diversi ambiti.
L’ambito più ampio riguarda la registrazione, l’osservazione e il monitoraggio della discriminazione. Questo comprende:
- statistiche interne dell’organo, richieste di informazioni, consulenza, assistenza, supporto, monitoraggio dei media, iniziative ricevute, domande e simili,
- monitoraggio e analisi del lavoro degli ispettorati,
- monitoraggio della discriminazione percepita e affrontata da altre autorità pubbliche,
- monitoraggio e registrazione delle misure preventive attuate dai ministeri e da altri enti governativi,
- studio delle procedure legislative esistenti e nuove e formulazione di pareri (sul merito e sull’impatto),
- registrazione del lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza nazionale e internazionale,
- adesione e attuazione degli obblighi derivanti da trattati, accordi e convenzioni internazionali, compilazione di osservazioni e temi,
- monitoraggio di temi (circostanze, aree, forme).
Altri ambiti riguardano:
- ricerche e inchieste per circostanze personali, aree e forme di discriminazione e altre ricerche correlate (sondaggi di opinione pubblica),
- instaurazione e mantenimento di un dialogo con le principali organizzazioni non governative e i gruppi discriminati e con le istituzioni statali,
- preparazione di pareri e raccomandazioni
- sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei gruppi sulle circostanze personali, sulle aree e sulle forme di discriminazione, al fine di prevenire ed eliminare la discriminazione e l’intolleranza e promuovere la diversità e le buone relazioni tra i diversi gruppi della società,
- educazione del pubblico in generale e dei gruppi in base a circostanze personali, aree e forme di discriminazione e in base a soggetti e gruppi.
- cooperazione
- cooperazione e scambio internazionale nell’ambito di Equinet, del Consiglio d’Europa, della Commissione europea, dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), delle Nazioni Unite (ONU), delle missioni diplomatiche e della cooperazione bilaterale,
- redazione di rapporti regolari e relazioni speciali.